Art. 3

Parametri specifici

In vigore dal 30 ago 2016
1. I compensi delle prestazioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica sono determinati sulla base dei seguenti parametri: a) costo del lavoro, che si compone di: 1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo «tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile per l'operatore è stimabile nell'80 per cento del tempo teoricamente disponibile: costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8); 2) costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione; b) costo della tecnologia sanitaria, comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione, come di seguito indicato: 1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che può essere valutato come segue: 1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore forfettario per prestazione; 1.2) alta tecnologia (alto costo): il valore dell'ammortamento deve essere valutato analiticamente in base a: costo di acquisto; vita utile dell'attrezzatura (anni); numero di prestazioni attese per anno; 1.3) ammortamento per prestazione: costo di acquisto/numero anni di vita utile/numero prestazioni anno; 2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10 per cento annuo del valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere per il numero atteso di prestazioni; c) consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi: 1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantità unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato; 2) costo semi-variabile: è il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit; d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati; e) margine atteso, inteso quale componente del compenso che remunera: 1) il rischio imprenditoriale, che è proporzionale all'entità dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e può essere stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi fissi sopra calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature); 2) la complessità del caso trattato calcolata sulla base del seguente criterio: 2.1) bassa complessità: moltiplicatore = 0 (nessun margine aggiuntivo rispetto ai precedenti); 2.2) media complessità: moltiplicatore = l; 2.3) alta complessità: moltiplicatore = 2.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.salute:decreto:2016-07-19;165#art-3

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