Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 ago 2016
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità del 23 aprile 2013, del 9 luglio 2013 e del 15 luglio 2014 per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, rispettivamente, dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2014 n. 1957/2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot. n. 0004412 del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri, di presa d'atto della predetta comunicazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2016-07-19;165#art-1