Art. 4
Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo
In vigore dal 12 ago 2016
1. Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.
2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-07-13;156#art-4