Art. 3

Funzionamento dell'assemblea

In vigore dal 12 ago 2016
1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti. 3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. 4. Il voto non può essere espresso per delega.
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Funzionamento dell'assemblea (Art. 3 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo