Art. 2

Convocazione dell'assemblea

In vigore dal 12 ago 2016
1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione. 3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.
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Convocazione dell'assemblea (Art. 2 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo