Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 17 ago 2016
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato A del suddetto decreto legislativo. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1° luglio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2482
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Disposizioni finali (Art. 3 Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo