Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 ago 2016
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché le seguenti definizioni: a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello globale dal Chemical Abstracts Service; b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati; c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo