Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ago 2016
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché le seguenti definizioni:
a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello globale dal Chemical Abstracts Service;
b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;
c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-01;148#art-2