Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 ago 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, definisca criteri e modalità per l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016; Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot. 005376 del 7 marzo 2016; Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. 0002619 del 3 febbraio 2016; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa è effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in base ai criteri e secondo le modalità stabilite all'allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-01;148#art-1

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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo