Art. 6

Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale

In vigore dal 6 lug 2016
1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'; b) presentano, ai sensi dell', pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all' e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.
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Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (Art. 6 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.) — Testo vigente | Portale Normativo