Art. 6
Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale
In vigore dal 6 lug 2016
1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell';
b) presentano, ai sensi dell', pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all' e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.
Storico versioni
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