Art. 2
Oggetto
In vigore dal 6 lug 2016
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge e degli , commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all', comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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