Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 lug 2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell', comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari» e, in particolare, gli , commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli , commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;
Acquisiti il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per direttore generale: il direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per bando candidati: il decreto di cui all', comma 1, del Regolamento;
i) per bando commissari: il decreto di cui all', comma 1, del Regolamento;
l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato C, comma 1;
p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato D, comma 1;
q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
u) per indice h di Hirsch: l'indicatore, definito da Jorge E.
Hirsch (Università della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;
v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;
z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
aa) per Web of Science: la banca dati citazionale «Core collection» gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
cc) per ISBN (l'International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
dd) per ISMN (l'International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa), bb), cc) e dd).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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