Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 giu 2016
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque con le quali viene effettuato l'intervento di ricarica controllata del corpo idrico sotterraneo ricevente;
b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico sotterraneo sottoposto ad intervento di ricarica controllata con acque ritenute idonee ai sensi del presente decreto;
c) ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento del corpo idrico sotterraneo, attraverso l'immissione diretta o indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale;
d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente senza processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo;
e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-02;100#art-2