Art. 3
Criteri generali per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei
In vigore dal 28 giu 2016
Criteri generali per la ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo.
2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, purchè il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici donatori, può essere ammesso:
a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard di qualità ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto, nonché alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.
b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché sulla base dei limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-02;100#art-3