Art. 1
Oggetto
In vigore dal 28 giu 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104 che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità degli stessi corpi idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonché il comma 3 dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza sono stabilite con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare, la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento artificiale delle falde acquifere;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l' e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei;
Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No. 31 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive»;
Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-02;100#art-1