Titolo V

Art. 19

Delega della gestione operativa

In vigore dal 8 giu 2016
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o società di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. 2. I soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.
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Delega della gestione operativa (Art. 19 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo