Titolo VI

Art. 22

Catasto telematico dei rifiuti

In vigore dal 8 giu 2016
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'; b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania. 2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
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Catasto telematico dei rifiuti (Art. 22 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo