Titolo III
Art. 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
In vigore dal 8 giu 2016
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, è consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'.
3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78#art-15