Titolo III

Art. 15

Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani

In vigore dal 8 giu 2016
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, è consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. 2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'. 3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.
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Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani (Art. 15 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo