Titolo II

Art. 10

Informazioni da fornire al SISTRI

In vigore dal 8 giu 2016
1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all', comma 1. 2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it). 3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto. 4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa. 5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attività lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attività del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare. 7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all', paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78#art-10

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Informazioni da fornire al SISTRI (Art. 10 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo