Art. 4

Periodo e durata

In vigore dal 3 giu 2016
1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. 2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione. 3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall' del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.
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Periodo e durata (Art. 4 Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo