Art. 9
Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato
In vigore dal 3 giu 2016
Abilitazione all'esercizio
della professione in sostituzione dell'avvocato
1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:
a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all' della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 marzo 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1090
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