Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 3 giu 2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli , comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-03-17;70#art-1