Art. 6
Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato
In vigore dal 17 mag 2016
Numero massimo di praticanti avvocati
per ogni magistrato
1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.
2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.
Storico versioni
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