Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 mag 2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonché il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all', comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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