Art. 7
Criteri per la selezione dei praticanti avvocati
In vigore dal 17 mag 2016
1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all', comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
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