Art. 6
Adempimenti della commissione esaminatrice precedenti le prove
In vigore dal 19 mag 2016
Adempimenti della commissione esaminatrice
precedenti le prove
1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali. Le domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nell'. Detto elenco è depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi è inviata comunicazione scritta.
Storico versioni
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