Art. 2
Ammissione all'esame
In vigore dal 19 mag 2016
1. Per l'ammissione all'esame è necessario:
a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all', comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Storico versioni
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