Art. 3

Contenuto e modalità di presentazione delle domande

In vigore dal 19 mag 2016
1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. 2. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. 3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all', commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall', comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo . 4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d); b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6. 5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione. 6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate. 7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all', comma 1, lettera b). 8. Per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.
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Contenuto e modalità di presentazione delle domande (Art. 3 Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.) — Testo vigente | Portale Normativo