Art. 4

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

In vigore dal 19 dic 2015
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione 1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» si applica l'omologazione del tipo, prevista dall', comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche elencate: a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento; b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento; c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle eventuali prescrizioni tecniche alternative; d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
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