Art. 1

Definizione

In vigore dal 19 dic 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»; Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici; Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; Viste le note del 23 aprile 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Definizione 1. La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo. 2. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada. 3. La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h. 4. La navetta turistica non è idonea al traino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2015-10-09;193#art-1

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