Art. 8

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle navette turistiche già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

In vigore dal 19 dic 2015
1. La navetta turistica, già immessa in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia è soggetta alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. 3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 ottobre 2015 Il Ministro: Delrio Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3370
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