Art. 8
Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la guida
In vigore dal 19 dic 2015
1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada.
2. La circolazione è consentita solo con scorta tecnica.
3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all', devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.
Storico versioni
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