Art. 4
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
In vigore dal 19 dic 2015
Omologazione ed accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall', comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche individuate:
a) nell'Allegato A del presente regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.
2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.
3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2015-10-09;192#art-4