Art. 7

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi già immesse in circolazione o approvate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

In vigore dal 19 dic 2015
1. Le piattaforme semoventi, già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggette a verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. 3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
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