Art. 8
Conservazione delle informazioni, trattamento e archiviazione dei dati
In vigore dal 30 lug 2015
Conservazione delle informazioni,
trattamento e archiviazione dei dati
1. Le informazioni di cui all' del presente regolamento restano iscritte nell'archivio per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS. L'IVASS comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 2, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
4. L'IVASS è il titolare del trattamento dei dati di cui all' del presente regolamento, nonché delle informazioni corrispondenti agli esiti delle valutazioni ai fini antifrode archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento dell'archivio informatico integrato e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nell'archivio informatico integrato sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. L'IVASS adotta ogni misura idonea a garantire il corretto e regolare funzionamento dell'archivio informatico integrato, nonché la riservatezza, la sicurezza, l'integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Decorsi cinque anni dalla ricezione dei dati di cui all', le imprese di assicurazione provvedono alla conservazione degli stessi in forma anonima.
7. L'osservanza dell'adempimento di cui al comma 6, è verificata dall'IVASS nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all' della legge 12 agosto 1982, n. 576, e all' del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 maggio 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2507
Storico versioni
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