Art. 7

Accesso e obblighi di consultazione dell'archivio informatico integrato

In vigore dal 30 lug 2015
Accesso e obblighi di consultazione dell'archivio informatico integrato 1. L'autorità giudiziaria e le Forze di polizia, nonché le pubbliche amministrazioni ed i soggetti terzi legittimati indicati dalla legge possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato, limitatamente a quelle necessarie per le finalità indicate all'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, e cioè ai soli indicatori di anomalia ed ai relativi dati di calcolo, previa stipulazione di apposita convenzione. 2. Ai fini della liquidazione dei sinistri, le imprese di assicurazione ricevono le informazioni relative agli indicatori di anomalia ed ai connessi dati di calcolo, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'IVASS e pubblicate sul proprio sito web, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora le informazioni rilevate dall'archivio risultino rilevanti per più imprese, è data loro facoltà di svolgere, anche in comune e previa informativa all'IVASS, approfondimenti finalizzati ad acquisire maggiori elementi probatori necessari ai fini dell'eventuale azione giudiziaria. L'acquisizione dei dati relativi agli indicatori di anomalia avviene senza oneri economici per le imprese di assicurazione. 3. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del comma 2 e adotta le necessarie disposizioni tecnico-attuative.
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