Art. 4
Disciplina degli indicatori
In vigore dal 30 lug 2015
1. Gli indicatori di anomalia analitici individuano fenomeni di ricorrenza della sinistralità sulla base di parametri predefiniti dall'IVASS ai sensi del comma 5 e verificano la veridicità e la coerenza delle informazioni disponibili sul sinistro. Gli indicatori analitici si attivano in presenza di anomalie concernenti la ricorrenza degli eventi o la veridicità dei dati. I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori di anomalia sono quelli dell'archivio di cui al comma 1 dell' e quelli elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Gli indicatori di anomalia analitici si riferiscono a quattro aree di analisi:
a) veicoli direttamente coinvolti nel sinistro;
b) soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;
c) altri soggetti interessati nel sinistro;
d) altri aspetti inerenti il sinistro.
3. A ciascun indicatore di anomalia analitico è associato un peso predeterminato dall'IVASS in funzione della rilevanza dell'anomalia che l'indicatore rappresenta.
4. L'indicatore di anomalia di sintesi sul sinistro è costituito dalla somma dei pesi di ciascuno degli indicatori di anomalia analitici attivati. Il valore dell'indicatore di sintesi così determinato è classificato, in ottica antifrode, nullo, basso, medio e alto.
5. Gli indicatori analitici e i relativi parametri, nonché le soglie dell'indicatore di anomalia di sintesi per la classificazione del sinistro sono determinati con provvedimento dell'IVASS.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2015-05-11;108#art-4