Titolo II

Art. 7

OICVM italiani

In vigore dal 3 apr 2015
1. Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del TUF, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM. 2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-03-05;30#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
OICVM italiani (Art. 7 Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.) — Testo vigente | Portale Normativo