Titolo II
Art. 7
7 / 18OICVM italiani
In vigore dal 3 apr 2015
1. Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del TUF, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM.
2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
Storico versioni
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