Titolo I
Art. 6
Durata
In vigore dal 3 apr 2015
1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-03-05;30#art-6