Titolo VI

Art. 17

Compensi

In vigore dal 3 apr 2015
1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all' è a carico dell'Oicr ed è commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente, avuto riguardo al numero, alla natura, e alla ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e all'eventuale esistenza di un mercato attivo. Il compenso non può essere meramente determinato in funzione del valore degli immobili oggetto di stima, nè può in alcun modo essere determinato in funzione dei risultati delle valutazioni svolte. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.
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Compensi (Art. 17 Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.) — Testo vigente | Portale Normativo