Titolo VI
Art. 16
Esperti indipendenti
In vigore dal 1 gen 2019
1. Gli esperti indipendenti indicati dall', comma 1), lettera c), numero 5), del TUF, possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dal gestore.
2. L'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli beni, accerta che tali esperti non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo Oicr,, che non sussistano le cause di incompatibilità indicate dai commi 11, 12 e 16 e, qualora l'incarico sia conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i requisiti previsti dai commi 8 e 9.
3. L'organo di amministrazione del gestore revoca l'incarico quando sussiste una giusta causa, dandone dettagliata motivazione nella relativa delibera con la quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altro esperto indipendente. La delibera con cui è disposta la revoca è comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in relazione ai criteri, alle modalità e ai valori indicati dall'esperto indipendente nella propria relazione.
4. La delibera di conferimento dell'incarico indica l'esperto indipendente prescelto, i criteri seguiti nella scelta, il possesso dei requisiti professionali dell'esperto, l'oggetto e la durata dell'incarico, i corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa dell'esperto e, nel caso in cui l'esperto indipendente sia una persona giuridica, il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito nonché quello degli ulteriori collaboratori coinvolti. La lettera di incarico è allegata ad ogni relazione di stima effettuata dall'esperto indipendente.
5. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati.
Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione è sottoscritta dal rappresentante legale della società e reca il nominativo della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico conferito, con la precisazione che entrambi sono in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2.
6. Resta ferma la responsabilità del gestore in merito alla corretta valutazione delle attività dell'Oicr, al calcolo del valore patrimoniale netto e alla pubblicazione di detto valore, nei confronti dell'Oicr e dei suoi investitori.
7. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in cui è investito l'Oicr. Gli esperti indipendenti devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle Sgr, ai sensi dell' del TUF, nonché disporre di una struttura organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere.
8. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, essi non possono far parte del gruppo del gestore, come definito dall', comma 1, lettera a), del TUF.
9. Se gli esperti indipendenti sono persone giuridiche è necessario che:
a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le attività, che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2328, secondo comma, numero 3, del codice civile, la valutazione dei beni oggetto dell'investimento dell'Oicr;
b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto all'incarico da assumere.
10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.
11. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:
a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore che conferisce l'incarico o di altre società od enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
b) sono legati al gestore che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che lo controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
c) sono parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali del gestore che conferisce l'incarico o di altre società od enti che lo controllano o che sono controllati da questi ultimi o dal gestore;
d) si trovano in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l'incarico.
12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da esso controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione.
13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni indicate al comma 11, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ne dà immediata comunicazione al gestore il quale, nei trenta giorni successivi, dispone la revoca dell'incarico e la sostituzione dell'esperto, dandone altresì contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui il gestore non si avvalga di una società.
15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico.
16. I soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, nè di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.
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