Titolo V
Art. 15
Oicr garantiti
In vigore dal 3 apr 2015
1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, può istituire Oicr che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. Gli Oicr garantiti possono essere sia di tipo aperto sia di tipo chiuso.
3. Il regolamento dell'Oicr stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.
Storico versioni
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