Art. 5

Termine della procedura

In vigore dal 31 mag 2014
1. Se l'esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato. 2. Se l'esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo grado.
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Termine della procedura (Art. 5 Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.) — Testo vigente | Portale Normativo