Art. 5
Termine della procedura
In vigore dal 31 mag 2014
1. Se l'esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato.
2. Se l'esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2014-03-26;76#art-5