Art. 3

Valutazione di primo grado

In vigore dal 31 mag 2014
1. Per gli esperti in servizio a Roma, la valutazione compete al capo dell'unità o dell'ufficio presso cui l'esperto valutato presta servizio. 2. Per il personale in servizio all'estero, la valutazione compete al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione ha sede l'unità tecnica locale o la sezione distaccata presso la quale presta servizio l'esperto. Il valutatore di primo grado acquisisce elementi dai capi delle rappresentanze diplomatiche competenti per gli eventuali ulteriori Paesi per i quali l'unità tecnica sia eventualmente competente. 3. Se nel corso dell'anno si sono succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi oppure perché l'esperto valutato è stato trasferito da uno ad altro incarico, il valutatore di primo grado chiede a quello alle cui dipendenze l'esperto si è precedentemente trovato, per almeno tre mesi, elementi di valutazione relativi al periodo trascorso, di cui terrà conto nella redazione della valutazione annuale. 4. Il valutatore di primo grado compila la Parte II della scheda di valutazione assegnando punteggi numerici espressi in decimali. 5. Il valutatore di primo grado compila poi la Parte III - Sezione I della scheda di valutazione allegata, sommando i punteggi indicati nella Parte II e indicando in modalità descrittiva le motivazioni per cui ha assegnato un determinato punteggio all'esperto valutato, se tale punteggio è inferiore al 75%. 6. L'esperto valutato prende visione della valutazione di primo grado, restituendo la scheda firmata per presa visione al valutatore di primo grado. Nella Sezione II della Parte III l'esperto valutato può formulare eventuali osservazioni.
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Valutazione di primo grado (Art. 3 Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.) — Testo vigente | Portale Normativo