Art. 2
Elementi forniti dal funzionario valutato
In vigore dal 31 mag 2014
1. L'esperto valutato, oltre all'inserimento dei dati personali, redige una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi annualmente assegnati, tenuto conto delle risorse a disposizione e della situazione ambientale.
2. Con atto formale adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, il valutatore di primo grado di cui all' comma 2 assegna, sentito l'esperto valutato, gli obiettivi di cui al comma 1.
L'esperto valutato firma, per presa visione, l'atto di conferimento degli obiettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2014-03-26;76#art-2