Capo I
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
In vigore dal 1 apr 2014
1. All' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» è aggiunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all' del presente decreto, comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall', lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2014-01-10;30#art-2