Capo I
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
In vigore dal 1 apr 2014
1. L' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente:
« (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purchè limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la conformità dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli , con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, può essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all', comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attività.
6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, presentata in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, è tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine è redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli nonché, limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli e dei docenti di cui all'. Può altresì svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o più delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli e dei docenti di cui all', prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
2. Dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli , comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. È ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento:
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all', comma 2. Al fine di comprovare la disponibilità di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilità e la durata. La predetta comunicazione può eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all', comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
7. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilità.».
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2014-01-10;30#art-5