Art. 2 · Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Capo I

Art. 2

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Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

In vigore dal 1 apr 2014
1. All' del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» è aggiunta la seguente: «automobilistica»; b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all' del presente decreto, comprendono almeno: a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall', lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo; b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici. 2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»; c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
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