Art. 10
Modalità di costituzione in giudizio
In vigore dal 1 mar 2014
1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell', avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-12-23;163#art-10