Art. 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni
In vigore dal 1 mar 2014
1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all', ai sensi dell' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all' sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all', comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Storico versioni
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